Nuovi regolamenti europei per normare lo U-Space

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Sono tre i nuovi regolamenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Europea riguardanti lo spazio aereo denominato U-Space per facilitare l’integrazione e convivenza tra aeromobili tradizionali e droni.

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Sul sito di EASA l’agenzia europea che si occupa della sicurezza aerea sono stati pubblicati tre nuovi articoli che fanno riferimento a tre nuovi regolamenti europei che si aggiungono ai preesistenti. Si tratta di:
  • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/664 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021 relativo a un quadro normativo per lo U-space
  • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/665 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato
  • REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/666 DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 2021che modifica il regolamento (UE) n. 923/2012 per quanto riguarda i requisiti dell’aviazione con equipaggio operante nello spazio aereo U-space

Cosa è lo spazio aereo chiamato U-Space

Prima di tutto viene chiarito e ben definito il concetto di U-Space, (UE) 2021/664 Articolo 2 definizioni: “spazio aereo U-space»: una zona geografica UAS designata dagli Stati membri, all’interno della quale le operazioni UAS sono consentite solo con l’ausilio di servizi U-space;”

Entrata in vigore dei tre nuovi regolamenti

Riportiamo qualche stralcio non necessariamente più rilevante dei tre nuovi regolamenti che certamente meriteranno di avere una maggiore attenzione nella lettura da effettuarsi nei prossimi giorni o mesi. E il tempo per approfondire non mancherà dato che entreranno  in vigore all‘inizio del prossimo anno. Riportiamo il testo comune a tutti e tre i nuovi regolamenti: “Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 26 gennaio 2023.”

Principali motivazioni che hanno spinto la stesura di questi regolamenti

Sul regolamento UE 2021/664 vengono riportate alcune motivazioni, che hanno incentivato i normatori ad entrare nei dettagli della regolamentazione dello U-Space. Le citeremo solo parzialmente qui di seguito: Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/664 focalizza l’attenzione dei normatori sul notevole incremento attuale e previsto per il prossimo futuro di UAS nello spazio aereo e la complessità delle operazioni degli stessi. Infatti si legge:
“(2) L’incremento del numero di UAS che entrano nello spazio aereo e la complessità crescente delle operazioni UAS oltre la distanza di visibilità (BVLOS, beyond visual line of sight), svolte ad altitudine inizialmente molto ridotta, pongono rischi dal punto di vista della sicurezza, anche in termini di security, della tutela della riservatezza e dell’ambiente. (5) È necessario stabilire una serie di requisiti minimi per le operazioni UAS in determinate zone geografiche UAS, che è opportuno denominare spazio aereo U-space ai fini del presente regolamento. L’accesso da parte degli operatori UAS a tale spazio aereo U-space dovrebbe essere subordinato all’uso di determinati servizi («servizi U-space») che consentano la gestione sicura di un ampio numero di operazioni UAS, rispettando altresì i requisiti in termini di security e tutela della riservatezza. (6) È opportuno prevedere requisiti minimi per gli operatori UAS e i fornitori di servizi U-space per quanto concerne le apparecchiature e le prestazioni dell’UAS e i servizi forniti nello spazio aereo U-space al fine di garantirvi la sicurezza delle operazioni.”
Interessante anche la nota relativa all’aeromodellismo classico e ai club o associazioni di aeromodellismo:
“(8) In particolare, poiché le operazioni con aeromobili senza equipaggio con una massa massima al decollo inferiore a 250 g eseguite entro la distanza di visibilità (VLOS, visual line of sight) presentano rischi contenuti, agli operatori UAS non dovrebbe essere richiesto di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space in relazione a tali operazioni. Analogamente, le operazioni degli aeromodelli nell’ambito di club e associazioni autorizzati, considerati i loro buoni risultati in materia di sicurezza, dovrebbero poter continuare nella loro forma attuale, ossia senza la necessità di soddisfare i requisiti dello spazio aereo U-space.”
Vengono fornite anche indicazioni di massima che saranno in seguito dettagliate circa l’interoperabilità in ambito dei paesi aderenti a EASA sull’uso dello U-Space:
“(15) È opportuno che l’erogazione di servizi comuni di informazione ai fornitori di servizi U-space sia tempestiva e corrispondente ai requisiti di qualità stabiliti dal presente regolamento. (16) È opportuno che il presente regolamento stabilisca requisiti per protocolli di comunicazione comuni aperti e interoperabili tra autorità, fornitori di servizi e operatori UAS, nonché requisiti in materia di qualità, latenza e protezione dei dati per le informazioni scambiate, necessari per la sicurezza e l’interoperabilità delle operazioni nello spazio aereo U-space.”

Identificazione remota di droni o UAS

Ribaditi i concetti di localizzazione o identificazione remota (ipotizziamo il famoso transponder, anche se il termine non è assolutamente corretto in tal caso:
“(18) Un servizio di identificazione di rete dovrebbe fornire l’identità degli operatori UAS, nonché la localizzazione e il vettore di volo degli UAS nel corso delle operazioni normali e in situazioni di emergenza, e condividere le informazioni pertinenti con altri utenti dello spazio aereo U-space. (19) Un servizio di geo-consapevolezza dovrebbe fornire agli operatori UAS le informazioni aggiornate rese disponibili nell’ambito dei servizi comuni di informazione in merito alle restrizioni relative allo spazio aereo e alle zone geografiche UAS definite più recenti. Conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2019/947, la definizione di zone geografiche UAS dovrebbe tenere conto dei requisiti in materia di sicurezza, anche in termini di security, e di tutela della riservatezza e dell’ambiente.”
Degno di nota e molto utile anche un servizio di informazioni meteorologica per i droni o UAS nel contesto di operazioni dentro allo U-Space:
“(24) Un servizio di informazione meteorologica dovrebbe assistere gli operatori UAS durante le fasi di pianificazione ed esecuzione del volo, come pure migliorare le prestazioni di altri servizi U-space forniti nello spazio aereo U-space.”

Esenzione per gli aeromobili di stato o militari

Ulteriori indicazioni relative alle esenzioni dall’attenersi a questo regolamento per quanto riguardo i mezzi volanti militari o di stato:
“(13) Per quanto le operazioni degli aeromobili militari e di Stato siano escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento, è necessario garantire la separazione sicura degli aeromobili nello spazio aereo U-space. Gli Stati membri dovrebbero pertanto poter definire restrizioni statiche e dinamiche dello spazio aereo U-space per consentire lo svolgimento sicuro ed efficiente di tali operazioni.”

Regolamento (UE) 2021/665 rivolto ai fornitori di servizi di traffico aereo nello spazio aereo U-space

Il suddetto regolamento è pii che altro indirizzato ai fornitori si servizio relativi alla gestione dello U-Space all’interno degli stati membri, citiamo a tal proposito D-Flight per quanto riguarda l’Italia. Nella fattispecie si tratta di precise modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 Infatti come si legge all’inizio dell’atto pubblico, il (UE) 2021/665 :
“modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/373 per quanto riguarda i requisiti per i fornitori di servizi di gestione del traffico aereo e di navigazione aerea e di altre funzioni della rete di gestione del traffico aereo nello spazio aereo U-space designato nello spazio aereo controllato.”

Regolamento (UE) 2021/666 rivolto agli aeromobili con equipaggio operanti nello spazio aereo U-Space

Dal momento che in un prossimo futuro si avrà una inevitabile condivisione di uno spazio aereo e in particolare dello U-Space, con questo regolamento vengono modificati i criteri di interoperabilità definiti dal precedente (UE) n. 923/2012. I velivoli con pilota a bordo o manned, dovranno segnalare la loro posizione ai fornitori di servizi U-Space in caso di transito dentro a tale spazio aereo, con l’ovvio scopo di evitare collisioni.
“(2) Al fine di consentire agli aeromobili con equipaggio cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo di operare in sicurezza insieme agli aeromobili senza equipaggio nello spazio aereo U-space, è importante che la posizione degli aeromobili con equipaggio sia comunicata ai fornitori di servizi U-space. Tale scopo dovrebbe essere conseguito rendendo gli aeromobili con equipaggio visibili elettronicamente mediante una segnalazione effettiva della loro presenza per mezzo di tecnologie di sorveglianza. (3) È opportuno che il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 comprenda tali requisiti per le operazioni dell’aviazione con equipaggio nello spazio aereo U-space.”
Sono state eseguite modifiche ai regolamenti SERA (regole dell’aria europee) circa alcune procedure che riportiamo solo in parte per brevità:
“a) Zona radio obbligatoria (radio mandatory zone, RMZ) 1) I voli VFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe E, F o G e i voli IFR che operano in porzioni di spazio aereo di classe F o G designate come zone radio obbligatorie (RMZ) dall’autorità competente devono mantenere il continuo contatto radio bilaterale, se necessario, sul canale di comunicazione appropriato, a meno che non esistano delle disposizioni alternative prescritte per quello specifico spazio aereo dall’ANSP.2) Prima di entrare in una zona radio obbligatoria, i piloti devono effettuare una chiamata iniziale sulla frequenza appropriata, contenente la denominazione della stazione chiamata, il nominativo di chiamata, il tipo di aeromobile, la posizione, il livello, le intenzioni del volo e altre informazioni come prescritto dall’autorità competente.b)Zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore (transponder mandatory zone, TMZ) Tutti i voli operanti in uno spazio aereo designato dall’autorità competente come una zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore (TMZ) devono avere a disposizione ed utilizzare un transponder di radar secondario in grado di operare sui modi A e C o sul modo S, a meno che non sussistano delle disposizioni alternative prescritte per quello specifico spazio aereo dall’ANSP.c) Spazio aereo U-space Gli aeromobili con equipaggio operanti nello spazio aereo designato dall’autorità competente come spazio aereo U-space cui non è fornito un servizio di controllo del traffico aereo dall’ANSP devono fare in modo di essere costantemente visibili elettronicamente per i fornitori di servizi U-space.d) Gli spazi aerei designati come zona radio obbligatoria, zona ad utilizzo obbligatorio di trasponditore o spazio aereo U-space devono essere debitamente dichiarati nelle pubblicazioni di informazioni aeronautiche..”

Link per scaricare i regolamenti europei relativi allo U-Space

Vi lasciamo qui di seguito i link per accedere ai regolamenti in tutte le lingue presenti sul sito della Gazzetta Ufficiale Europea.

Fonte: DronEzine

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